Statuto


STATUTO

           


TITOLO I - Denominazione – Sede


ART.  1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art. 36 e

seguenti del Codice Civile è costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica “ASTAC Valbisenzio” .

L’Associazione ha sede in Vaiano (Po) via di Sofignano 31 ed aderisce alla FICS (Federazione

Italiana Cart's ASD) e relative strutture periferiche di cui si conforma alle norme  ed alle direttive.

Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire e potrà affiliarsi ad Enti di Promozione Sportiva, alle

associazioni e alle società aderenti al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) , alle leghe sportive

e simili sia nazionali che locali.

La variazione della sede sociale non comporta modifica statutaria.


                        TITOLO II - Scopo-Oggetto




ART. 2


L'Associazione è un centro permanente apolitico e apartitico di vita associativa a carattere volontario e

democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e pari opportunità.

Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo

soddisfacimento di interessi collettivi.

La durata dell’associazione è a tempo indeterminato.


ART.  3


L’associazione si ripropone di:

a)promuovere e sviluppare le attività sportive dilettantistiche, in particolare nelle discipline legate allo

“Speed Down o discesa gravitazionale – Corsa delle carrette – Corse dei carretti”;

b)organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro

realizzazione;

c)promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive;

d)studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l’organizzazione e la pratica dello

sport;

e)gestire impianti, propri e terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;

f)organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed

iniziative di diverse discipline sportive;

g)indire concorsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di

qualificazione per operatori sportivi;

h)organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.


                     TITOLO III -Soci



ART.  4


Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le

Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.


ART.  5


Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo,

impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le

delibere adottate dagli organi dell'Associazione, secondo il criterio del silenzio-assenso.

In caso di rigetto della domanda verrà data motivata comunicazione scritta.

All'atto della richiesta verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente ad ogni effetto acquisirà

la qualifica di socio, che sarà intrasmissibile.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

           
ART.  6


La qualifica di socio da diritto:

-a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

-a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine

all'approvazione e modifiche delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;





-a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

-all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle Deliberazioni assunte dagli organi sociali;

-al pagamento del contributo associativo.


ART.  7

I soci sono tenuti a versare una quota associativa annuale stabilito in funzione dei programmi di

attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del

Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.     
                       

                   TITOLO IV - Recesso – Esclusione


ART.  8

-La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.


ART.  9


Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle

deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;

b) che senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento del contributo annuale;

c)che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;

d)che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.


ART. 10

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate

ai soci destinatari, mediante lettera, ad eccezione del caso previsto al punto 2 dell’art. 9.


TITOLO V - Fondo comune-Risorse Economiche


Art. 11



Il fondo comune è indivisibile ed è costituito ;

- dai contributi UNA TANTUM versati dai Soci Fondatori

-dai contributi associativi, espressi con la tessera sociale, il cui importo verrà stabilito dall’Assemblea

degli associati.

-da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione da soggetti pubblici o

privati finalizzati al sostegno dell’attività e dei progetti per un migliore conseguimento degli scopi sociali

-quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;

-iniziative promozionali  feste , sottoscrizioni anche a premi e da eventuali avanzi di gestione.

-Costituiscono, inoltre, il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o

capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'eventuale avanzo di gestione può essere investito in attività istituzionali statutariamente previste.


Esercizio sociale

Art. 12


L'esercizio sociale va dal 1/1 al 31/12 di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio

da presentare all’Assemblea degli associati. Il bilancio, o rendiconto, deve essere approvato

dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
                       

                     TITOLO VI - Organi dell'associazione




Art. 13

Sono organi dell'Associazione :

A) l'Assemblea degli associati;

B) il Consiglio Direttivo;

C)il Presidente.
D)il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto)

Assemblee


ART. 14





Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno

8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e

l'orario della prima e seconda convocazione.

ART. 15


L'Assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio consuntivo;

b) procede alla nomina delle cariche sociali;

c)delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza

dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal C.D.;

d)approva gli eventuali Regolamenti.

L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno entro i 4 mesi successivi alla chiusura dell'esercizio

sociale. L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il C.D. la ritenga necessario o ne sia fatta richiesta

per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti, se eletto, da

almeno 1/10 degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 giorni dalla data della richiesta.


ART. 16

L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle

modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.



ART. 17

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando

siano presenti o rappresentati la metà +1 degli associati .In seconda convocazione, l'Assemblea, sia






ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni secondo il principio del voto singolo, in

regola con il pagamento delle quote annuali. Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza

assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all' O.d.G. salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per

cui occorrerà il voto favorevole dei 3/5 degli associati presenti.



ART. 18


L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice-Presidente

o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente

dell'Assemblea.


Consiglio Direttivo



ART. 19


Tutte le cariche del Consiglio Direttivo  vengono svolte a titolo gratuito dai membri eletti.

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 21 membri scelti fra gli 

associati che non ricoprano analoghe cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche

nell’ambito della medesima disciplina sportiva (pena decadenza dall’incarico).

I componenti del Consiglio restano in carica due (2) anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice-Presidente il Segretario ed il Cassiere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,

oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera anche in formato elettronico da spedirsi non meno di 3 (tre)

giorni prima dell'adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese

a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita

qualunque sia il numero degli associati intervenuti . Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati




maggiorenni secondo il principio del voto singolo, in regola con il pagamento delle quote annuali. Le

delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'O.d.G.

salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei 3/5 degli associati

presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto,

fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

A) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;

B) redigere il bilancio preventivo e consuntivo;

C)compilare i regolamenti interni;

D)stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;

E) deliberare sulla costituzione e scioglimento delle Sezioni Sportive Autonome;

F) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;

G) nominare i responsabili delle Commissioni di lavoro e dei settori di attività di cui si articola la vita

dell'Associazione;

H) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.



ART. 20


In caso di mancanza di uno o più componenti, per dimissioni o altre cause, il Consiglio provvede a

sostituirli, attraverso la nomina dei primi tra i non eletti che restano in carica fino alla scadenza dell'intero

Consiglio. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare

l'Assemblea perché provveda alla nomina di un nuovo Consiglio.


Presidente



ART. 21


Il Presidente che viene eletto dal Consiglio Direttivo ha la rappresentanza e la firma legale

dell'Associazione.

Al presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e previa delibera del






Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice-Presidente. In caso di

dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del

nuovo Presidente.


Pubblicità e trasparenza degli atti sociali


ART. 22


Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (libro verbali assemblea, libro verbali consiglio direttivo e libro

soci) deve essere assicurata una sostanziale pubblicità degli atti relativi all’attività dell’associazione, con

particolare riferimento ai bilanci o rendiconti economico-finanziari annuali. Tali documenti sociali,

sociali,conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.


                                   TITOLO VII - Scioglimento


ART. 23


Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno

i 3/5 dei presenti aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un

liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte

le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità

generale a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva o sociale

sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23/12/1996, n° 662 e salvo

diversa destinazione imposta dalla legge.


Norma finale

Art. 24

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto   applicabili, le

norme del Codice Civile e le Disposizioni di Legge vigenti.






Approvato nell'Assemblea del 21 Marzo 2012