STATUTO
TITOLO I - Denominazione – Sede
ART. 1
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in
ossequio a quanto previsto dagli art. 36 e
seguenti del
Codice Civile è costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica “ASTAC
Valbisenzio” .
L’Associazione
ha sede in Vaiano (Po) via di Sofignano 31 ed aderisce alla FICS
(Federazione
Italiana
Cart's ASD) e relative strutture periferiche di cui si conforma alle
norme ed alle direttive.
Con delibera
del Consiglio Direttivo potrà aderire e potrà affiliarsi ad Enti di Promozione
Sportiva, alle
associazioni e
alle società aderenti al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) , alle
leghe sportive
e simili sia
nazionali che locali.
La variazione
della sede sociale non comporta modifica statutaria.
TITOLO II -
Scopo-Oggetto
ART. 2
L'Associazione
è un centro permanente apolitico e apartitico di vita associativa a carattere
volontario e
democratico la
cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e pari
opportunità.
Essa non ha
alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici per
l'esclusivo
soddisfacimento
di interessi collettivi.
La durata
dell’associazione è a tempo indeterminato.
ART.
3
L’associazione
si ripropone di:
a)promuovere e
sviluppare le attività sportive dilettantistiche, in particolare nelle
discipline legate allo
“Speed Down
o discesa gravitazionale – Corsa delle carrette – Corse dei carretti”;
b)organizzare manifestazioni
sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro
realizzazione;
c)promuovere attività didattiche per l’avvio,
l’aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive;
d)studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per
migliorare l’organizzazione e la pratica dello
sport;
e)gestire impianti, propri e terzi, adibiti a palestre,
campi e strutture sportive di vario genere;
f)organizzare squadre sportive per la partecipazione a
campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed
iniziative di diverse discipline sportive;
g)indire concorsi di avviamento agli sport, attività motoria
e di mantenimento, corsi di formazione e di
qualificazione per operatori sportivi;
h)organizzare attività ricreative e culturali a favore di un
migliore utilizzo del tempo libero dei soci.
TITOLO III -Soci
ART.
4
Il numero dei soci è
illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le
Società e gli Enti
che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
ART. 5
Chi intende essere ammesso come
socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo,
impegnandosi ad attenersi al presente statuto
e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le
delibere adottate dagli organi dell'Associazione,
secondo il criterio del silenzio-assenso.
In caso di rigetto della domanda verrà data
motivata comunicazione scritta.
All'atto della richiesta verrà rilasciata la
tessera sociale e il richiedente ad ogni effetto acquisirà
la qualifica di socio, che sarà
intrasmissibile.
In ogni caso è
esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
ART. 6
La qualifica
di socio da diritto:
-a partecipare
a tutte le attività promosse dall'Associazione;
-a partecipare
alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate,
anche in ordine
all'approvazione
e modifiche delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
-a partecipare
alle elezioni degli organi direttivi.
I soci sono
tenuti:
-all'osservanza
dello Statuto, del Regolamento e delle Deliberazioni assunte dagli organi
sociali;
-al pagamento
del contributo associativo.
ART. 7
I soci sono tenuti a versare una quota associativa annuale stabilito in
funzione dei programmi di
attività. Tale
quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera
del
Consiglio
Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.
Le quote o i
contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
TITOLO IV - Recesso – Esclusione
ART. 8
-La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di
morte.
ART. 9
Le dimissioni da socio dovranno
essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del
socio:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli
eventuali regolamenti e delle
deliberazioni
adottate dagli organi dell'Associazione;
b) che senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento del
contributo annuale;
c)che svolga o
tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
d)che, in
qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali all'Associazione.
L'esclusione
diventa operante dalla annotazione nel libro soci.
ART. 10
Le
deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono
essere comunicate
ai soci destinatari, mediante
lettera, ad eccezione del caso previsto al punto 2 dell’art. 9.
TITOLO V - Fondo
comune-Risorse Economiche
Art. 11
Il fondo
comune è indivisibile ed è costituito ;
- dai
contributi UNA TANTUM versati dai Soci Fondatori
-dai contributi
associativi, espressi con la tessera sociale, il cui importo verrà stabilito
dall’Assemblea
degli
associati.
-da eventuali
oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione da
soggetti pubblici o
privati
finalizzati al sostegno dell’attività e dei progetti per un migliore
conseguimento degli scopi sociali
-quote e
contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
-iniziative
promozionali feste , sottoscrizioni
anche a premi e da eventuali avanzi di gestione.
-Costituiscono,
inoltre, il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui
sopra.
E' fatto
divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione,
nonché fondi, riserve o
capitale salvo
che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L'eventuale
avanzo di gestione può essere investito in attività istituzionali statutariamente
previste.
Esercizio sociale
Art. 12
L'esercizio sociale va dal 1/1 al 31/12 di
ogni anno.
Entro quattro
mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve
predisporre il bilancio
da presentare
all’Assemblea degli associati. Il bilancio, o rendiconto, deve essere approvato
dall'Assemblea
degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
TITOLO VI - Organi dell'associazione
Art. 13
Sono organi dell'Associazione :
A) l'Assemblea
degli associati;
B) il
Consiglio Direttivo;
C)il
Presidente.
D)il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto)
Assemblee
ART. 14
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro
convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della
sede sociale almeno
8 giorni prima
dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove),
la data e
l'orario della prima e seconda
convocazione.
ART. 15
L'Assemblea ordinaria:
a) approva il
bilancio consuntivo;
b) procede
alla nomina delle cariche sociali;
c)delibera su
tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati
alla sua competenza
dal presente
Statuto o sottoposti al suo esame dal C.D.;
d)approva gli
eventuali Regolamenti.
L'assemblea ha
luogo almeno una volta all'anno entro i 4 mesi successivi alla chiusura
dell'esercizio
sociale.
L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il C.D. la ritenga necessario o ne
sia fatta richiesta
per iscritto,
con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti,
se eletto, da
almeno 1/10
degli associati.
In questi
ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 giorni dalla data della
richiesta.
ART. 16
L'Assemblea,
di norma, è considerata straordinaria
quando si riunisce per deliberare sulle
modificazioni
dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.
ART. 17
In prima
convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente
costituita quando
siano presenti
o rappresentati la metà +1 degli associati .In seconda convocazione,
l'Assemblea, sia
ordinaria che
straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli
associati intervenuti.
Nelle
assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni secondo il principio
del voto singolo, in
regola con il
pagamento delle quote annuali. Le delibere delle Assemblee sono valide, a
maggioranza
assoluta dei
voti, su tutti gli oggetti posti all' O.d.G. salvo che sullo scioglimento
dell'Associazione per
cui occorrerà il voto
favorevole dei 3/5 degli associati presenti.
ART. 18
L'Assemblea è
presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal
Vice-Presidente
o dalla
persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal
Presidente
dell'Assemblea.
Consiglio
Direttivo
ART. 19
Tutte le
cariche del Consiglio Direttivo vengono
svolte a titolo gratuito dai membri eletti.
Il Consiglio
Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 21 membri scelti fra
gli
associati che
non ricoprano analoghe cariche sociali in altre società o associazioni sportive
dilettantistiche
nell’ambito
della medesima disciplina sportiva (pena decadenza dall’incarico).
I componenti
del Consiglio restano in carica due (2) anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio
Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice-Presidente il Segretario
ed il Cassiere.
Il Consiglio
Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia
su cui deliberare,
oppure quando
ne sia fatta domanda da almeno 2/3 dei membri.
La
convocazione è fatta a mezzo lettera anche in formato elettronico da spedirsi
non meno di 3 (tre)
giorni prima
dell'adunanza.
Le sedute sono
valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni
sono prese
a maggioranza
assoluta di voti dei presenti.
In seconda
convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente
costituita
qualunque sia
il numero degli associati intervenuti . Nelle assemblee hanno diritto al voto
gli associati
maggiorenni
secondo il principio del voto singolo, in regola con il pagamento delle quote
annuali. Le
delibere delle
Assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti
posti all'O.d.G.
salvo che
sullo scioglimento dell'Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei
3/5 degli associati
presenti.
Il Consiglio
Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.
Spetta, pertanto,
fra l'altro a
titolo esemplificativo, al Consiglio:
A) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
B) redigere il
bilancio preventivo e consuntivo;
C)compilare i
regolamenti interni;
D)stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
E) deliberare sulla costituzione e scioglimento delle Sezioni Sportive
Autonome;
F) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli
associati;
G) nominare i responsabili delle Commissioni di lavoro e dei settori di
attività di cui si articola la vita
dell'Associazione;
H) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta
amministrazione dell'Associazione.
ART. 20
In caso di mancanza di uno o
più componenti, per dimissioni o altre cause, il Consiglio provvede a
sostituirli, attraverso la
nomina dei primi tra i non eletti che restano in carica fino alla scadenza
dell'intero
Consiglio. Se viene meno la
maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare
l'Assemblea perché provveda
alla nomina di un nuovo Consiglio.
Presidente
ART. 21
Il Presidente
che viene eletto dal Consiglio Direttivo ha la rappresentanza e la firma legale
dell'Associazione.
Al presidente
è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e previa
delibera del
Consiglio
Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.
In caso di
assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal
Vice-Presidente. In caso di
dimissioni,
spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per
l’elezione del
nuovo
Presidente.
Pubblicità e trasparenza
degli atti sociali
ART. 22
Oltre
alla regolare tenuta dei libri sociali (libro verbali assemblea, libro verbali
consiglio direttivo e libro
soci) deve
essere assicurata una sostanziale pubblicità degli atti relativi all’attività
dell’associazione, con
particolare
riferimento ai bilanci o rendiconti economico-finanziari annuali. Tali
documenti sociali,
sociali,conservati presso la sede sociale, devono essere messi a
disposizione dei soci per la consultazione.
TITOLO VII - Scioglimento
ART. 23
Lo scioglimento dell'Associazione
può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno
i 3/5 dei presenti aventi diritto
di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un
liquidatore, scelto anche fra i
non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte
le obbligazioni in essere, tutti
i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità
generale a Enti o Associazioni
che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva o sociale
sentito l'organismo di controllo
di cui all'art.3, comma 190, della legge 23/12/1996, n° 662 e salvo
diversa destinazione imposta
dalla legge.
Norma finale
Art. 24
Per quanto non
è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le
norme del
Codice Civile e le Disposizioni di Legge vigenti.
Approvato
nell'Assemblea del 21 Marzo 2012